Paesi del mondo…(ukraina)

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UCRAINA

Repubblica ucraina
Ukrajina

Superficie: 603.700 Km²
Abitanti: 47.622.000
Densità: 79 ab/Km²

Forma di governo: Repubblica presidenziale
Capitale: Kiev (2.639.000 ab., 3.200.000 aggl. urbano)
Altre città: Kharkiv 1.464.000 ab. (1.675.000 aggl. urbano), Dnipropetrovsk 1.063.000 ab. (1.450.000 aggl. urbano), Odessa 1.013.000 ab. (1.100.000 aggl. urbano), Donetsk 1.004.000 ab. (1.700.000 aggl. urbano), Zaporizhzhia 815.000 ab., Leopoli 733.000 ab., Kryvyi Rih 669.000 ab., Mykolaiv 514.000 ab.
Gruppi etnici: Ucraini 78%, Russi 17,5%, Bielorussi 0,6%, Moldavi 0,5%, Tatari 0,5%, Bulgari 0,4%, altri 2,5%
Paesi confinanti: Bielorussia a NORD, Russia ad EST e NORD-EST, Moldavia e Romania a SUD-OVEST, Ungheria, Slovacchia e Polonia ad OVEST

Monti principali: Goverla 2061 m, Brebenskoul 2032 m
Fiumi principali: Dnepr 1121 Km (tratto ucraino, totale 2201 Km), Dnestr 925 Km (tratto ucraino, totale 1370 Km), Bug meridionale 806 Km, Donec 700 Km (tratto ucraino, totale 1053 Km), Horyn' 577 Km (tratto ucraino, totale 659 Km), Desna 575 Km (tratto ucraino, totale 1130 Km), Inhulets 549 Km, Psel 520 Km (tratto ucraino, totale 692 Km)
Laghi principali: Yalpuh 149 Km², Kahul 93 Km², Kuhurluy 82 Km²
Isole principali: Dzharylgach 60 Km²
Clima: Continentale

Lingua: Ucraino (ufficiale), Russo
Religione: Atei/Non religiosi 57,5%, Ortodossa 30%, Cattolica 8%, Protestante 3,5%, altro 1%
Moneta: Hrivna ucraina

Normativa di riferimento
Codice della famiglia
Decreto n° 775 del 20 luglio 1996 del Consiglio dei Ministri relativo all’adozione di minori ucraini da parte di stranieri e controllo delle procedure
Sentenza della Rada Suprema dell’Ucraina del 12 luglio 1996 n°330/1996
Risoluzione del 12 luglio 1996.
Requisiti relativi agli adottanti richiesti dalla normativa interna

  • Possono adottare tutte le persone maggiorenni ed in possesso della piena capacità giuridica;
  • L’adozione è aperta alle persone sposate e ai single;
  • La differenza di età fra aspiranti genitori adottivi e minore adottato deve essere maggiore dei 15 anni;
  • Gli aspiranti genitori adottivi non devono essere decaduti dalla potestà genitoriale.

Requisiti relativi all’adottando

  • Può essere adottato solamente un bambino inscritto nei registri del Centro Adozioni del Ministero dell’Educazione da almeno 14 mesi, termine previsto per consentire, in via prioritaria, l’adozione da parte di persone residenti in Ucraina;
  • Il minore di almeno 10 anni deve prestare il proprio consenso;
  • L’adozione può essere pronunciata anche senza l’accordo dei genitori quando questi non occupandosi più del minore da un periodo superiore ai 6 mesi, sono decaduti dalla potestà genitoriale, quando siano stati dichiarati irresponsabili o siano ignoti.

NOTA: Una deroga al termine di iscrizione del minore nei registri del Centro Adozioni è concessa nei casi di malattia del minore. La lista delle malattie che consento tale deroga è stabilità dal Ministero della Sanità.
Forma della decisione
E’ una decisione giudiziaria.
Effetti della decisione

  • Rottura del legame di parentela tra l’adottato e la sua famiglia di origine;
  • Creazione di un nuovo legame di filiazione tra l’adottato e la sua famiglia adottiva;
  • In caso di adozione da parte di un single, la legge prevede che i diritti del genitore biologico di sesso opposto rispetto a quello dell’adottante possano essere mantenuti se il primo lo richiede e vi sia il consenso del genitore adottivo. Del perdurare di tale relazione deve essere fatta menzione nel provvedimento concernente l’adozione.

Autorità competente
Dipartimento statale per l'adozione e la
protezione dei diritti dell'infanzia
Desyatyanna, 14
Kiev Ucraina

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE IN UCRAINA

Ukraina Viaggi non fornisce nessun aiuto in pratiche adottive, ma solo un supporto logistico per tutti coloro che si recano in Ucraina per tali tematiche. Questo e' importante sottolinearlo da parte nostra in quanto sempre piu' spesso riceviamo richieste di aiuto da parte di coppie che a volte si sentono abbandonate da chi dovrebbe seguirle. La legge regola in modo rigido questa delicata tematica e solo gli enti autorizzati possono depositare le domande di adozione. Differente e' il discorso di chi una volta presentati i documenti desidera farsi assistere da nostro personale per cio' che concerne tutti gli aspetti logistici, guida ed interpretariato. Pertanto se avete depositato la domanda e necessitate venire in Ucraina, richiedeteci un preventivo di spesa elencandoci le vostre necessita'. Qualsiasi sia l'agenzia a cui vi rivolgerete il nostro consiglio rimane sempre di rivolgervi ad una agenzia certificata e registrata, con propri uffici e personale in loco. Tale scelta vi garantira' e potrete anche richiedere regolari fatture per le spese che sono deducibili. Dalla nostra esperienza possiamo dire, anche se sembra assurdo, che i nostri preventivi di spesa sono sempre inferiori rispetto quelli forniti da chi svolge la nostra attivita' con le modalita' "dell'imprenditoria creativa o del faidate"

La legge sull’adozione internazionale in Ucraina è regolata da:

  • Codice di famiglia dell’Ucraina del 10.01.2002;
  • Decreto n.1377 del 28.08.2003 emanato dal Consiglio dei Ministri dell’Ucraina relativo al Regolamento della registrazione dei bambini adottabili e delle famiglie che intendono di adottare un bambino e del monitoraggio del rispetto dei diritti sui bambini adottati.

Secondo la normativa ucraina in vigore, gli aspiranti genitori adottivi devono essere maggiorenni ed in possesso della piena capacità giuridica.

L’adozione di bambini ucraini da parte delle famiglie straniere è consentito qualora i minori fossero registrati presso il Centro per le Adozioni dei bambini presso il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Ucraina da almeno un anno dopo ché siano state esaurite tutte le possibilità dell’adozione nazionale.

Se i minori soffrono le malattie elencate dal Ministero della Salute o hanno legami famigliari con le persone che intendono adottarli, l’adozione è concessa senza attendere i termini di registrazione c/o il Centro.

I cittadini stranieri che intendono adottare un minore ucraino presentano al Centro per le Adozioni di bambini d’Ucraina un’istanza chiedendo di essere registrati come candidati e ottenere, di conseguenza, il permesso di visitare un relativo istituto per scegliere un figlio adottivo e stabilire il contatto con il medesimo.

All’istanza si allegano i seguenti documenti:

  • Decreto di idoneità all’adozione rilasciato dal Tribunale per i Minorenni della regione di residenza degli aspiranti genitori adottivi;
  • Relazione redatta dai Servizi Sociali, dalla quale risultano in particolare i loro dati anagrafici, lo stato di famiglia, la presenza dei figli naturali e/o adottati, le condizioni economiche ed abitative, ecc. (se la relazione viene redatta dall’ente non governativa, si allega la copia della licenza dell’Ente per lo svolgimento di tale attività);
  • Permesso rilasciato dall’autorità competente italiana di ingresso e soggiorno in Italia del minore adottato;
  • Certificato penale e di carichi pendenti per ciascun coniuge;
  • Impegno assunto dai candidati davanti allo Stato Ucraino di registrare il minore c/o l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma, presentare periodicamente le relazioni sull’andamento e l’inserimento del minore nell’ambiente socio-famigliare, rendere possibile le comunicazione tra il minore adottato e un rappresentante dell’Ufficio consolare e mantenere la cittadinanza ucraina del minore fino alla sua maggiore età;
  • Dichiarazione dei redditi percepiti per ciascun coniuge;
  • Certificato di matrimonio;
  • Certificato medico per ciascun coniuge;
  • Copia conforme del passaporto o di un documento di riconoscimento valido per ciascun coniuge.

I documenti sopraelencati (tranne il documento di riconoscimento o il passaporto) devono essere apostillati presso la Prefettura di competenza e successivamente tradotti in lingua ucraina. Le traduzioni possono essere effettuate in Italia ed ulteriormente vidimate presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma o al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano. Alternativamente, le traduzioni possono essere effettuate direttamente sul territorio Ucraino e vidimate da un notaio pubblico.

I documenti hanno validità di un anno a partire dalla data di emissione, se altro non è previsto dalla normativa del paese d’origine dei documenti. Si intende che i documenti delle famiglie italiane hanno validità durante tutta la procedura dell’adozione in conformità con le norme italiane.

I suddetti documenti, con allegate le relative traduzioni in lingua ucraina, vanno presentati al Centro per le Adozioni dei bambini d’Ucraina. Il Centro, dopo aver esaminato entro 20 giorni la documentazione presentata, registra gli aspiranti genitori adottivi come candidati all’adozione di uno o più minori ucraini e fissa l’appuntamento presso il Centro (gli aspiranti genitori adottivi arrivati senza fissare l’appuntamento non vengono ricevuti).

Inoltre, il Centro informa i candidati sui possibili abbinamenti con minori adottabili e rilascia il permesso all’accesso ad un istituto per scegliere un bambino e stabilire il contatto con il medesimo, restituendogli la loro documentazione rilegata, timbrata e firmata dal Presidente del Centro.

In caso in cui il Centro rifiuta la richiesta di registrazione dei candidati, il fascicolo degli aspiranti viene restituito agli stessi con le motivazioni di tale decisione redatte per iscritto.

La richiesta di adozione, formulata da entrambi i coniugi o da uno dei due coniugi con allegato assenso dell’altro, deve contenere il nome, il cognome, il patronimico, l’età, il luogo di nascita, le condizioni di salute del minore.

Tale richiesta deve essere tradotta in lingua ucraina, vidimata da un notaio pubblico dell’Ucraina e presentata c/o il Distretto della Pubblica Istruzione della località in cui risiede il minore.

Il Distretto della Pubblica Istruzione, dopo aver visionato la documentazione degli genitori adottivi aspiranti, produce una decisione relativa alla conformità dell’adozione ai soli interessi del minore. La decisione viene vidimata dal Presidente (Vice Presidente) dell’Amministrazione locale.

Per portare avanti la procedura di adozione del minore, con cui è stato stabilito un contatto, i candidati si rivolgono al Centro richiedendo un relativo permesso. Il Centro, dopo aver visionato entro cinque giorni la loro richiesta e la decisione del Distretto della Pubblica Istruzione, rilascia il permesso di addivenire la compiuta adozione e fissare l’udienza presso un Tribunale.

Qualora il Centro decidesse di non rilasciare tale permesso, emette le dovute motivazioni.

Se i candidati non sono riusciti a trovare un abbinamento con un minore presso l’istituto indicatogli dal Centro, possono richiedere al Centro il permesso di visitare un’altra struttura di tutela.

I candidati sono autorizzati di:

  • prendere conoscenza del fascicolo personale del bambino che intendono adottare;
  • fare gli esame medici addizionali presso l’azienda ospedaliera ucraina nazionale o comunale in presenza di un rappresentante dell’istituto.

L’adozione del minore ucraino da parte dei cittadini stranieri si conclude con il decreto emesso dal Tribunale provinciale (municipale) come previsto dalla normativa ucraina in vigore.

I genitori adottivi sono tenuti ad essere presenti durante la pronuncia della sentenza nonché a recarsi di persona all’istituto per portare via con sé il minore adottato.

L’adozione di un cittadino ucraino minore, residente in Italia, si effettua presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma e al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano solo dopo aver ottenuto il permesso del Centro per le adozioni dei bambini dell’Ucraina. Il permesso del Centro si rilascia in base ai documenti elencati quanto sopra, in parte relativa all’adozione di un bambino ucraino, residente in Ucraina, da parte dei cittadini stranieri. Alla documentazione si allega inoltre la decisione dell’autorità consolare ucraina in merito alla conformità dell’adozione ai soli interessi del minore.

Se vengono violati i diritti del bambino, previsti dalle leggi dell’Ucraina e dalle convenzioni internazionali, oppure se l’adozione non corrisponde agli interessi del bambino stesso, l’adozione può essere annullata o riconosciuta priva di validità per le vie legali in conformità alla normativa ucraina.

E’ vietata qualsiasi attività intermediaria in campo dell’adozione.

(Dipartimento delle adozioni e protezione dei diritti dei bambini del Mistero della Famiglia, della Gioventù e dello Sport d’Ucraina, Kyiv, via Esplanadna, 42).

In riferimento all’impegno assunto presso il Dipartimento delle adozioni e protezione dei diritti dei bambini dell’Ucraina davanti allo Stato Ucraino, i genitori adottivi si informano che il minore adottato deve essere registrato presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina entro un mese dopo l’arrivo in Italia.

Per la registrazione bisogna presentare al suddetto Ufficio consolare i seguenti documenti:

  • modulo di registrazione;
  • passaporto del minore adottato;
  • certificato di nascita pre-adottivo del minore;
  • certificato di nascita post-adottivo del minore;
  • sentenza emessa dal Tribunale dell’Ucraina;
  • certificato del passaggio della sentenza in vigore;
  • fotocopia dei passaporti dei genitori adottivi;
  • 2 foto del minore (formato tessera).

Si sottolinea che il suddetto impegno prevede la regolare trasmissione delle relazioni sull’andamento e l’inserimento del minore nell’ambiente socio-famigliare(modulo della relazione assieme ad alcune foto recenti. Si avvisa che per i primi tre anni dall’arrivo del bambino in Italia le relazioni vanno trasmessi annualmente dopo di ché, negli anni successivi, si possono trasmettere una volta ogni tre anni fino al raggiungimento della maggiore età del minore. Le relazione si trasmettono all’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia per posta o tramite l’Ente autorizzata (le relazioni redatte in italiano devono essere tradotte nella lingua ucraina).

La legislazione ukraina:

SISTEMAZIONE DEI MINORI PRIVATI DELLE CURE DEI GENITORI

Capitolo 18
ADOZIONE

Articolo 207. Il concetto di adozione

1. Adottare significa accogliere nella propria famiglia una persona in qualità di figlia o figlio da parte di un adottante, in base ad una sentenza del giudice, fatta eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 282 del presente Codice.

2. L’adozione di un minore è effettuata nel rispetto dei suoi fondamentali interessi per garantirgli condizioni di vita stabili e armoniose.

Articolo 208. Persone che possono essere adottate

1. Può essere adottato un minore (art. 6 del presente Codice).
2. In casi eccezionali il Tribunale può emettere sentenza di adozione per una persona maggiorenne, che non abbia madre, padre oppure che sia stato privato della loro cura.
Il questo caso il Tribunale prende in considerazione la stato familiare dell’adottante, in particolare l’assenza di figli propri o altre circostanze di fondamentale importanza.

Articolo 209. Adozione di un minore che è stato abbandonato al reparto di maternità o che è stato trovato.

1. Un minore che sia stato abbandonato nel reparto di Maternità oppure in altro centro di sanità pubblica oppure un minore, i genitori o altri parenti del quale si siano rifiutati di prendere con sé, può venire adottato al raggiungimento del secondo mese di vita.
2. Un minore che sia stato abbandonato o trovato può venire adottato allo scadere del secondo mese dal momento del suo rinvenimento.

Articolo 210. Adozioni di fratelli e sorelle.

1. Qualora nell’esame di una possibile adozione rientrino fratelli e/o sorelle germani, essi non possono essere divisi in caso di adozione.
In presenza di circostanze di fondamentale rilevanza, il Tribunale, con il consenso dell’organo di tutela e curatela, può emettere sentenza di adozione di uno o più di essi oppure di adozione da parte di adottanti diversi.
2. Qualora l’adozione non sia coperta da segreto per il minore, gli eventuali fratelli e/o sorelle hanno il diritto di conoscere il suo nuovo domicilio.

Articolo 211. Persone che possono adottare.

1. L’adottante di un minore deve essere una persona maggiorenne pienamente capace.
2. L’adottante deve avere una differenza di età di almeno 15 anni dal minore che desidera adottare.
Nel caso di adozione di un maggiorenne, la differenza di età deve essere di almeno 18 anni.
3. Adottanti possono essere coniugi oppure le persone di cui ai comma 5 e 6 del presente articolo.
Gli adottanti non possono essere persone dello stesso sesso.
4. Persone che non sono sposate tra loro non possono adottare il medesimo minore.
Se tali persone vivono in un’unica famiglia, il Tribunale può autorizzare l’adozione del minore.
5. Se il minore ha soltanto la madre, non può essere adottato dall’uomo con cui la madre non sia sposata.
Se il minore ha soltanto il padre, non può essere adottato dalla donna con il cui il padre non sia sposato.
Se tali persone vivono in un’unica famiglia, il Tribunale può autorizzare l’adozione del minore.
6. Se il minore ha soltanto la madre o il padre, i quali in conseguenza dell’adozione perdono il rapporto giuridico con il minore, l’adottante del minore può essere un uomo solo o una donna sola.
7. Il numero dei minori che possono essere adottati dal medesimo adottante è illimitato.

Articolo 212. Persone che non possono adottare.

1. Non possono essere adottanti coloro che:

1) Sono stati limitati nella capacità legale;
2) Sono stato riconosciuti incapaci;
3) Sono stati privati della potestà genitoriale e questa non è stata ristabilita;
4) Sono stati adottanti di un altro minore e l’adozione è stata revocata o è stata dichiarata invalida per loro responsabilità;
5) Sono inseriti nell’archivio o sono in cura in centri specializzati per malattie psico-nevrotiche o per narcomania;
6) Abusano di alcol e/o di sostanze stupefacenti;
7) Non possiedono un domicilio stabile o un reddito stabile;
8) Soffrono di malattie, la lista della quali è stata approvata dal Ministero della Salute dell’Ucraina.

2. Eccetto le persone indicate del comma 1 del presente articolo, godono del diritto di priorità all’adozione di un minore i coniugi.

Articolo 214. Registro dei minori rimasti senza le cure dei genitori e che possono essere adottati.

1. I direttori degli istituti in cui si trovano i minori che possono venire adottati e i funzionari degli organi di tutela e curatela che dispongano di informazioni su minori privati della cura dei genitori sono tenuti, entro sette giorni, a trasmettere le informazioni alle competenti sezioni e direzioni dei distretti provinciali, dei distretti cittadini dell’amministrazione statale nelle città di Kiev e Sevastopol’, dei comitati esecutivi della città e dei consigli provinciali nelle città.
2. Le amministrazioni statali provinciali, cittadine nelle città di Kiev e Sevastopol’, i comitati esecutivi dei consigli cittadini, provinciali nelle città, se non si sono presentare persone intenzionate ad adottare il minore oppure a prenderlo sotto la propria tutela o a prendersi cura di lui, nel termine di un mese dal giorno della ricezione delle informazioni a suo riguardo, sono tenuti a passare tale informazione al Consiglio dei Ministri della Repubblica autonoma di Crimea, alle amministrazioni regionali, alle amministrazioni cittadine di Kiev e Sevastopol’.
3. Il Consiglio dei Ministri della Repubblica autonoma di Crimea, le amministrazioni statali e regionali, le amministrazioni statali cittadine di Kiev e Sevastopol’, se non si sono presentate persone intenzionate ad adottare un minore oppure a prenderlo sotto tutela o a prendersi cura di lui, nel termine di un mese dal giorno della ricezione delle informazioni sui minori che possono essere adottati, le trasmettono al Registro centralizzato del Centro per le adozioni dei minori presso l’autorità centrale pubblica autorizzata e plenipotenziaria nel campo dell’istruzione (in seguito: Centro per le adozioni dei minori).
4. Per non aver adempiuto agli obblighi indicati nei commi 1-3 del presente articolo, per aver presentato informazioni inattendibili nonché per azioni finalizzate alla sottrazione di un minore all’adozione, i direttori degli istituti, nei quali si trovano i minori, gli altri funzionari sono responsabili ai sensi di legge.

Articolo 215 Registrazione delle persone intenzionate ad adottare un minore.

1. La registrazione delle persone che sono intenzionate ad adottare un minore viene svolta dalle sezioni e dalle direzioni dell’amministrazione statale provinciale, dell’amministrazione statale circondariale nelle città di Kiev e Sevastopol’, dei comitati esecutivi delle città, i quali sono incaricati di compilare immediatamente il fascicolo riguardante la tutela e la curatela. La registrazione è fatta anche dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica autonoma di Crimea, dai dipartimenti competenti per l’istruzione delle amministrazioni statali regionali, dalle amministrazioni statali cittadine di Kiev e Sevastopol’ nonché dal
centro per le adozioni dei minori secondo la procedura stabilita dal Consiglio dei Ministri dell’Ucraina.
2. La registrazione dei cittadini stranieri e degli apolidi intenzionati a adottare un minore è svolta esclusivamente dal centro per le adozioni dei minori.

Articolo 216. Proibizione dell’attività di mediazione e di commercio relativa all’adozione dei minori.

1. È vietata qualsiasi attività di mediazione e/o commercio relativa all’adozione di minori, all’instaurazione della tutela o della curatela o all’affidamento di essi in famiglie di cittadini dell’Ucraina, stranieri e apolidi.

Articolo 217. Consenso dei genitori all’adozione del figlio.

1. L’adozione di un minore si effettua con il consenso volontario dei suoi genitori.
2. Il consenso all’adozione del minore da parte dei genitori deve essere incondizionato. La corresponsione di un pagamento da parte del futuro adottante per ottenere il consenso all’adozione ai genitori, ai tutori o ad altre persone con le quali il minore abita, non ha nessun effetto.
3. Il consenso all’adozione può essere dato dai genitori soltanto dopo il raggiungimento del secondo mese di vita del minore.
4. Qualora i genitori del minore siano minorenni, oltre al loro consenso è necessario anche il consenso dei loro genitori.
5. Il consenso scritto all’adozione dei genitori viene autenticato dal notaio.
6. La madre, il padre del minore hanno il diritto di ritirare il proprio consenso all’adozione in qualsiasi momento prima del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

Articolo 218. Consenso del minore all’adozione.

1. Per l’adozione di un minore è necessario il suo consenso.
Il consenso del minore alla sua adozione è dato in conformità con l’età dell’interessato.
2. Il minore deve essere informato delle conseguenze giuridiche dell’adozione.
3. L’adozione si effettua senza il consenso del minore se egli non è in grado di capire il fatto dell’adozione a causa dell’età o delle sue condizioni di salute.
4. Il consenso del minore all’adozione non è necessario se egli vive nella famiglia dei futuri adottanti e li considera già propri genitori.

Articolo 219. Adozione del minore senza consenso dei genitori.

1. L’adozione del minore si effettua senza il consenso dei genitori, se essi:
1) Sono sconosciuti;
2) Sono stati dichiarati irreperibili;
3) Sono stati dichiarati incapaci;
4) Sono stati privati della potestà genitoriale nei confronti del minore che sta per essere adottato;
2. L’adozione del minore può essere effettuata senza il consenso dei genitori maggiorenni, se il Tribunale ha in precedenza stabilito che essi, non avendo vissuto insieme al minore per un periodo superiore a sei mesi senza ragioni attendibili, non hanno dimostrato nei suoi confronti le particolari cure dei genitori, non si sono preoccupati della sua educazione e del suo sostentamento.

Articolo 220. Consenso di uno dei coniugi all’adozione del minore.

1. Per l’adozione di un minore da parte dei due coniugi è necessario il consenso scritto dell’altro coniuge, autentificato dal notaio.
2. L’adozione di un minore può essere effettuata senza il consenso di uno dei coniugi, se questo è stato dichiarato irreperibile, non capace nonché in presenza di altre circostanze che abbiano pertinenza fondamentale.
3. L’adozione di un minore si effettua senza il consenso di uno dei coniugi nel caso di cui all’art. 120 del presente Codice.

Articolo 221. Consenso del tutore, curatore all’adozione del minore.

1. Per l’adozione di un minore, sul quale sia stata posta tutela o curatela, nonché per l’adozione di un minore, sui genitori del quale sia stata posta tutela o curatela, è necessario il consenso scritto del tutore o del curatore, indipendentemente dal consenso dei genitori.
2. Qualora il tutore o il curatore non abbia dato il suo consenso all’adozione del minore, tale consenso può essere dato dall’organo di tutela e curatela.
3. L’adozione può essere autorizzata senza il consenso del tutore, del curatore, dell’organo di tutela e curatela, qualora il Tribunale ritenga che l’adozione risponde agli interessi del minore.

Articolo 222. Consenso del centro di sanità pubblica o dell’Istituto scolastico all’adozione del minore.

1. Per l’adozione di un minore privo di genitori che si trovi in un Centro di sanità pubblica o in un Istituto scolastico è necessario il consenso scritto dell’istituto in questione.
L’adozione può essere autorizzata senza il consenso dell’istituto, qualora il Tribunale ritenga che ciò risponde agli interessi del minore.

Articolo 223. Richiesta di adozione di un minore.

1. La persona intenzionata ad adottare un minore ne fa formale richiesta al Tribunale. Non è permessa la consegna della richiesta a mezzo di un rappresentante.
2. La richiesta di adozione può essere ritirata fino al passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

Articolo 224. Sentenza di adozione.

1. Il tribunale, pronunciando sentenza di adozione, prende in considerazione tutte quelle circostanze che sono di fondamentale pertinenza, in particolare:
1) La condizione di salute e la posizione materiale della persona intenzionata ad adottare il minore, il suo stato familiare e le condizioni di vita, la relazione con l’educazione del minore;
2) I motivi in base ai quali la persona intende adottare il minore;
3) I motivi, secondo i quali uno dei due coniugi non vuole essere adottante, qualora la richiesta di adozione venga presentata da soltanto uno dei coniugi;
4) La reciproca corrispondenza tra la persona intenzionata ad adottare il minore e il minore nonché quanto a lungo tale persona si è occupata del minore, che ha intenzione di adottare;
5) La personalità del minore e le sue condizioni di salute;
6) Il rapporto del minore nei confronti della persona intenzionata ad adottarlo.
2. Il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, con la quale si dichiara adottante la persona che ha fatto richiesta di adozione, in ottemperanza a tutte le condizioni previste dal presente Codice e alla possibilità da parte della persona in questione di garantire condizioni di vita stabili e armoniose al minore.
3. Il Tribunale non può escludere una persona dall’adozione in base al fatto che essa già abbia o potrebbe generare altri figli.
4. Il Tribunale, pronunciando la sentenza di adozione di una persona maggiorenne, prende in considerazione i motivi, in base ai quali tali persone desiderano l’adozione, la possibilità di vivere insieme, il loro stato di famiglia e le condizioni di salute nonché altre circostanze che siano di fondamentale pertinenza con il caso.

Articolo 225. Momento del compimento dell’adozione

1. L’adozione si ritiene compiuta nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.
2. Su richiesta dell’adottante l’organo statale di registrazione degli atti civili emette in base alla sentenza di adozione il Certificato di adozione, una copia del quale è convalidata dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina.

Articolo 226. Diritto al segreto sull’adozione.

1. Una persona ha il diritto al segreto relativo alla sua presenza nel Registro di coloro che sono intenzionati ad adottare un minore, alla ricerca del minore da adottare, all’inoltro della richiesta di adozione e alla sua disamina, alla sentenza di adozione.
2. Il minore adottato ha il diritto al segreto che riguarda la sua adozione.
3. Una persona adottata ha il diritto di ricevere informazioni sulla propria adozione al compimento del quattordicesimo anno.

Articolo 227. Diritto di nascondere al minore il fatto stesso dell’adozione.

1. L’adottante ha il diritto di nascondere il fatto dell’adozione al minore adottato e di esigere la non divulgazione delle informazioni da parte delle persone che ne sono a conoscenza sia prima che dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell’adottato.
2. L’adottante ha il diritto di nascondere al minore il fatto della sua adozione, qualora la divulgazione del segreto possa causare un danno agli interessi del minore stesso.
3. Se si adotta un minore di età inferiore ai sette anni, i funzionari incaricati di raccogliere il suo consenso alla adozione hanno il dovere di prendere tutte le misure necessarie per garantire il segreto dell’adozione nei confronti dello stesso minore.

Articolo 228. Tutela del segreto dell’adozione.

1. Le persone che sono venute a conoscenza di informazioni relative all’adozione per causa di servizio (presenza del nominativo della persona intenzionata ad adottare nel Registro relativo, ricerca del minore da far adottare a tale persona, presentazione della domanda di adozione, disamina del fascicolo relativo all’adozione, effettuazione dei controlli relativi all’osservanza dei diritti del minore adottato, etc.) sono tenute a non divulgare tali informazioni, soprattutto quando l’adozione non è un segreto per il minore.
2. Il Tribunale può divulgare le notizie relative all’adozione solo previo consenso dell’adottante, fatta eccezione dei casi in cui tali notizie siano necessarie agli organi di sanità pubblica, al Tribunale ai fini di un procedimento civile o penale.
3. Il segreto dell’adozione è garantito anche conformemente agli artt. 229-231 del presente Codice.
4. Le persone che divulgano il segreto dell’adozione sono responsabili ai sensi di legge.
Articolo 229. Il diritto dell’adottante ad essere registrato come madre, padre del minore.
1. La persona che ha fatto richiesta di adozione può esprimere il desiderio di essere iscritto nel Libro della registrazione delle nascite in qualità di madre, padre del minore o della persona maggiorenne adottata.
2. Se si adotta un minore di età superiore ai sette anni per l’iscrizione dell’adottante in qualità di madre, padre è necessario il consenso dell’adottato, fatta eccezione del caso di cui al comma 4 art. 218 del presente Codice.
3. Il Tribunale soddisfa tale richiesta dell’adottante al momento del pronunciamento della sentenza di adozione se ciò risponde agli interessi del minore.


Articolo 230. Diritto dell’adottante a cambiare le notizie relative al luogo e alla data di nascita del minore.

1. La persona che ha fatto richiesta di adozione può esprimere il desiderio di cambiare le notizie relative al luogo e alla data di nascita del minore adottato.
2. La data di nascita non può venire cambiata di un periodo superiore ai sei mesi.
3. Nella sentenza di adozione il Tribunale procede al cambiamento delle notizie relative al luogo e alla data di nascita del minore se ciò risponde agli interessi di questo ultimo.

Articolo 231. Cambiamento del cognome, nome e patronimico della persona adottata.

1. Se gli adottanti sono marito e moglie e se sono registrati in qualità di genitori dell’adottato, il cognome e il patronimico di quest’ultimo viene cambiato di conseguenza.
Su richiesta degli adottanti può essere cambiato il nome dell’adottato. Per tale cambiamento è necessario il suo consenso. Il consenso non è dovuto se l’adottato vive nella famiglia degli adottanti ed è abituato al nuovo nome.
2. Se l’adottante viene registrato in qualità di padre del minore, il patronimico di esso cambia di conseguenza.
3. Se si adotta una persona maggiorenne, il suo cognome, nome e patronimico possono essere cambiati in seguito all’adozione su richiesta dell’adottante e della persona adottata.
4. Il Tribunale dà notizia dei cambiamenti su menzionati nella sentenza di adozione.

Articolo 232. Conseguenze giuridiche dell’adozione.

1. Dal momento dell’attuazione dell’adozione cessano i diritti e i doveri personali e materiali tra i genitori e la persona adottata, nonché tra ella e altri suoi parenti naturali.
In caso di adozione del minore da parte di una sola persona tali diritti e doveri possono essere mantenuti, su richiesta, dalla madre, se l’adottante è un uomo, oppure, su richiesta, dal padre, se l’adottante è una donna.
2. Se dopo la morte di uno dei genitori del minore o dopo il suo riconoscimento come non capace, l’altro genitore del minore si unisce in seconde nozze e la sua seconda moglie o secondo marito è intenzionato ad adottare il minore, la nonna e/o il nonno del minore da parte del genitore defunto o non capace, i fratelli e sorelle germani del minore hanno il diritto di fare richiesta al Tribunale perché venga mantenuto il rapporto giuridico tra di essi e il minore che viene adottato.
Il Tribunale esamina tale richiesta insieme alla richiesta di adozione e la soddisfa se ciò risponde agli interessi del minore.
3. Al momento dell’adozione hanno origine reciproci diritti e doveri personali materiali e non tra la persona adottata (e nel futuro, tra i suoi figli e nipoti) e l’adottante e i parenti naturali di questo.
4. L’adozione determina i diritti e i doveri dell’adottante nei confronti del minore adottato nella stessa misura con la quale i genitori hanno diritti e doveri nei confronti dei figli.
5. L’adozione concede alla persona adottata i diritti e i doveri nei confronti dell’adottante nella stessa misura con la quale il figlio ha diritti e doveri nei confronti dei propri genitori.

Articolo 233. Apportare modifiche agli Atti di stato civile relative alla nascita del minore adottato.

1. L’organo statale per la registrazione degli atti di stato civile apporta le necessarie modifiche all’atto di nascita del minore o della persona adottata ed emette un nuovo Certificato di nascita con le modifiche apportate in base alla sentenza di adozione.
Il Certificato precedentemente emesso viene annullato.

Articolo 234. Mantenimento dei diritti del minore precedenti all’adozione.

1. Un minore adottato mantiene il diritto alla pensione, ad altri versamenti sociali nonché il diritto al risarcimento del danno subito dalla perdita del sostegno della famiglia, diritti che aveva prima dell’adozione.

Articolo 235. Controllo sul rispetto dei diritti del minore adottato.

1. L’organo di tutela e curatela effettua il controllo sul rispetto dei diritti dei minori adottati e residenti in Ucraina.
2. Il controllo sul rispetto dei diritti dei minori adottati si effettua fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato.

Articolo 236. Nullità dell’adozione.

1. L’adozione è dichairata nulla con sentenza del Tribunale, se essa era stata realizzata senza il consenso del minore e dei genitori, nel caso in cui esso fosse stato necessario.
2. L’adozione è dichiarata nulla con sentenza del Tribunale, se l’adottante non voleva la nascita di diritti e doveri nei confronti del minore in conseguenza dell’adozione (adozione fittizia).
3. L’adozione può essere dichiarata nulla con sentenza del Tribunale se essa è stata realizzata sulla base a documenti falsi.
4. L’adozione può essere dichiarata nulla con sentenza del Tribunale, nel caso di mancato consenso delle persone di cui agli artt. 220-222 del presente Codice.
5. Nel caso in cui il minore adottato sia il figlio di uno dei due coniugi, l’adozione può essere dichiarata nulla se al momento della sua realizzazione l’adottante non abbia intenzione di continuare il rapporto matrimoniale con il genitore del minore.

Articolo 237. Conseguenze giuridiche della nullità dell’adozione.

1. L’adozione dichiarata nulla cessa di produrre i suoi effetti dal momento della sua pronuncia.
2. Nel caso in cui l’adozione venga dichiarata nulla, si estinguono i diritti e i doveri originati in precedenza e stabiliti dalla legge per l’adottante, i suoi parenti e il minore adottato.
3. Nel caso in cui l’adozione venga dichiarata nulla si ristabiliscono i diritti e i doveri tra i minore e i suoi genitori e gli altri parenti naturali.
4. Nel caso in cui l’adozione di un minore di età inferiore ai 14 ani venga dichiarata nulla, su richiesta dei genitori o di altri parenti, il minore viene affidato a questi e se ciò risulti impossibile, viene affidato alle cure dell’organo di tutela e curatela.
5. Nel caso in cui l’adozione venga dichiarata nulla, si ristabiliscono il cognome, nome e patronimico del minore precedenti all’adozione.
Su richiesta del minore, egli ha il diritto di continuare ad utilizzare il cognome, nome e patronimico che gli erano stati dati al momento dell’adozione.
6. Il Tribunale può emettere sentenza di somministrazione degli alimenti da parte della persona che si diceva adottante, per un periodo non superiore ai due anni, se il minore non ha genitori o se i genitori non hanno la possibilità di mantenerlo, a condizione che l’adottante abbia la possibilità di fornire assistenza materiale.

Articolo 238. Revoca dell’adozione.

1. L’adozione può venire revocata con sentenza del Tribunale nei casi in cui:

1) Essa contrasta con gli interessi del minore, non gli garantisce l’educazione familiare;
2) Il minore soffre di infermità mentale, di malattia psichica o altra grave malattia incurabile, della quale l’adottante non sapeva e non poteva sapere al momento dell’adozione;
3) Tra adottante e adottato i rapporti sono diventati difficoltosi indipendentemente dalla volontà dell’adottante a tal punto da rendere impossibile la loro convivenza e l’adempimento degli obblighi genitoriali da parte dell’adottante.

2. La revoca dell’adozione successivamente al raggiungimento della maggiore età dell’adottato non è permessa.
L’adozione può essere revocata dopo il raggiungimento della maggiore età dell’adottato se il comportamento illegale dell’adottato e/o dell’adottante minaccia la vita, la salute dell’adottante, dell’adottato o di altri membri della famiglia.
3. L’adozione di una persona maggiorenne può essere revocata dal Tribunale con il consenso reciproco dell’adottante e dell’adottato oppure per l’esigenza di uno di essi, se i rapporti familiari tra di loro non sono diventati difficoltosi.
4. L’adozione è revocata dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Articolo 239. Conseguenze giuridiche della revoca dell’adozione.

1. Nel caso di revoca dell’adozione si estinguono i diritti e i doveri generati in conseguenza dell’adozione tra il minore e l’adottante e i suoi parenti.
2. Nel caso di revoca dell’adozione si ristabiliscono i diritti e i doveri tra il minore e i suoi genitori e altri parenti naturali.
3. Nel caso di revoca dell’adozione il minore viene riconsegnato ai genitori o ad altri parenti che lo desiderino e se ciò non fosse possibile, egli viene affidato alle cure dell’organo di tutela e curatela.
4. Nel caso di revoca dell’adozione per la motivazione di cui al punto 1 comma 1 art. 238 del presente Codice, se il minore non viene riconsegnato ai genitori, egli mantiene il diritto di abitare nell’alloggio in cui ha abitato successivamente all’adozione.
5. Nel caso di revoca dell’adozione, il minore ha il diritto di mantenere il cognome, nome e patronimico che aveva ottenuto in seguito all’adozione. Su richiesta del minore possono venire ricuperati il cognome, nome e patronimico che egli aveva prima dell’adozione.
6. Nel caso di revoca dell’adozione per la motivazione di cui al punto 1 comma 1 art. 238 del presente Codice, se il minore non viene riconsegnato ai genitori, il Tribunale può emettere una sentenza che stabilisca il pagamento degli alimenti al minore da parte del suo ex adottante, a condizione che quest’ultimo possa fornirgli assistenza materiale.

Articolo 240. Persone aventi il diritto di presentare istanza al Tribunale per la dichiarazione di nullità o la revoca dell’adozione.

1. I genitori, l’adottante, il tutore, il curatore, l’organo di tutela e curatela, il procuratore nonché il minore adottato di età superiore ai quattordici anni hanno il diritto di presentare istanza al Tribunale per la revoca o l’annullamento dell’adozione.

Articolo 241. Procedura per il recupero dell’atto di nascita nel caso in cui l’adozione venga dichiarato nulla o venga revocata.

1. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità dell’adozione o che revoca l’adozione, nel termine di un mese il Tribunale è tenuto a trasmettere una copia della sentenza all’organo statale centrale per la registrazione degli atti di stato civile del luogo in cui è stata registrata la nascita del minore.
2. L’organo statale centrale per la registrazione degli atti di stato civile, in base alla sentenza di nullità o revoca dell’adozione, apporta i necessari cambiamenti nell’atto di nascita del minore.

Articolo 242. Privazione della potestà genitoriale ai danni dell’adottante.

1. Se l’adottante è stato registrato in qualità di madre o padre del minore da lui adottato, egli può venire privato della potestà genitoriale nel caso si verifichino le circostanze indicate di cui all’art. 164 del presente Codice.
2. Nel caso di privazione della potestà genitoriale ai danni dell’adottante si hanno le conseguenze di cui all’art. 166 del presente Codice. Nel caso di morte dell’adottante privato ella potestà genitoriale, il minore acquista il diritto all’ereditarietà secondo i principi generali.
3. La potestà genitoriale dell’adottante può essere ristabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 169 del presente Codice.

Capitolo 19
TUTELA E CURATELA NEI RIGUARDI DEI MINORI

Articolo 243. Minori sottoposti a tutela, curatela.

1. I minori privati delle cure dei genitori sono sottoposti a tutela o curatela.
2. La tutela è posta sui minori di età inferiore ai quattordici anni; la curatela si pone sui minori di età compresa tra il quattordici e i diciotto anni.
3. La tutela, la curatela viene disposta dall’organo di tutela e curatela nonché dal Tribunale nei casi previsti dal Codice civile dell’Ucraina.

Articolo 244. Chi può svolgere la funzione di tutore, curatore del minore.

1. Tutore, curatore di un minore può essere, previo consenso dell’interessato, una persona maggiorenne pienamente capace.
2. Affinchè un candidato venga nominato tutore, curatore di un minore, è necessario che l’organo di tutela e curatela esamini le sue qualità personali, la sua capacità nell’educare il minore, il rapporto con esso nonché deve tenere in considerazione anche l’opinione del minore stesso.
3. Chiunque faccia abuso di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti o chiunque sia stato privato della potestà genitoriale nonché una persona, gli interessi del quale contrastino con gli interessi bel minore non può svolgere il compito di tutore, curatore di quest’ultimo.

Articolo 245. Tutela e curatela su minori che vivono in istituti per l’infanzia o in centri di sanità pubblica.

1. Se il minore abita stabilmente in un istituto per l’infanzia o in un centro di sanità pubblica, le funzione di tutore e curatore vengono svolte dall’amministrazione di tali istituti.

Articolo 246. Controllo a carico dell’organo di tutela e curatela sul rispetto dei diritti del minore posto sotto tutela o curatela.

1. L’organo di tutela e curatela controlla le condizioni di mantenimento, educazione, istruzione del minore sottoposto a tutela o curatela.

Articolo 247. Diritti del minore posto sotto tutela o curatela.

1. Il minore posto sotto tutela o curatela ha il diritto a:
1) Abitare nella famiglia del tutore o del curatore, alle cure da parte di questo;
2) Aver garantite le condizioni per una completa crescita, istruzione, educazione e per il rispetto della sua dignità umana;
3) Mantenere il diritto di usare l’alloggio, nel quale egli ha abitato prima della istituzione della tutela o della curatela. Nel caso tale alloggio non esista, il minore ha il diritto di riceverlo ai sensi di legge;
4) Essere difeso dagli abusi da parte del tutore o del curatore.
2. L’istituzione della tutela o della curatela non determina la cessazione del diritto agli alimenti da parte del minore, alla pensione, ad altre sovvenzioni sociali nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita del sostegno della famiglia.

Articolo 248. Diritti del minore privato delle cure dei genitori che vive i un istituto per l’infanzia o in un centro di sanità pubblica.

1. Un minore rimasto senza le cure dei genitori e che viva in un istituto per l’infanzia o in un centro di sanità pubblica ha il diritto a:
1) Una completa crescita, educazione, istruzione, rispetto della dignità umana;
2) Mantenere il diritto ad usare l’alloggio, nel quale viveva in precedenza. Nel caso tale alloggio non esista, il minore ha il diritto a riceverlo ai sensi della legge;
3) Facilitazione, stabilite dalla legge nel caso di avviamento al lavoro al termine del periodo di soggiorno nell’istituto;
2. La sistemazione del minore negli istituti indicati nel comma 1 del presente articolo non determina la cessazione dei diritti del minore agli alimenti, alla pensione, ad altre sovvenzioni sociali nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita del sostegno della famiglia.

Articolo 249. Diritti e doveri del tutore, del curatore nei confronti del minore.

1. Il tutore, il curatore è tenuto ad educare il minore, a prendersi cura della sua salute, della crescita fisica, psichica, mentale, a garantire al minore l’istruzione media completa.
Il tutore, il curatore ha il diritto di definire autonomamente i metodi educativi per il minore nel rispetto dell’opinione del minore stesso e delle raccomandazioni dell’organo di tutela e curatela.
2. Il tutore, il curatore ha il diritto di pretendere la restituzione del minore da qualsiasi persona lo tenga con sé senza avere l’autorizzazione o senza una sentenza del Tribunale a riguardo.
3. Il tutore, il curatore non ha il diritto di ostacolare le relazioni del minore con i suoi genitori oppure con altri parenti, eccezione fatta per i casi in cui tale relazione non risponda agli interessi del minore.
4. I diritti e i doveri civili del tutore, del curatore sono stabiliti dal Codice civile dell’Ucraina.
5. I doveri di tutela e curatela relativi al minori sono adempiuti dal tutore, dal curatore gratuitamente.

Articolo 250 Interruzione della tutela, della curatela sul minore.

1. La tutela, la curatela sul minore viene interrotta nei casi previsti dal Codice civile dell’Ucraina.
Articolo 251. Esonero del tutore, del curatore del minore dai propri obblighi.
1. Una persona può essere esonerata dagli obblighi di tutore o curatore del minore nei casi previsti dal Codice civile dell’Ucraina nonché quando tra tutore, curatore e il minore il rapporto non sia diventato talmente difficoltoso da ostacolare l’instaurazione stessa della tutela, della curatela.

Capitolo 20
PATROCINIO SUI MINORI

Articolo 252. Contratto di patrocinio

Attraverso il contratto di patrocinio l’organo di tutela e curatela affida dietro compenso un minore orfano o privato delle cure dei genitori per altre ragioni, alle cure della famiglia di una terza persona (educatore per patrocinio) fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Articolo 253. Consenso del minore a vivere nella famiglia dell’educatore per patrocinio.

Per l’affidamento di un minore alla famiglia dell’educatore per patrocinio è necessario il consenso del minore interessato, se egli ha raggiunto un’età tale da poterlo fare.

Articolo 254. Compenso per l’educazione del minore.

Per l’educazione del minore viene fissato un compenso per l’educatore per patrocinio, la quota del quale è definita per mezzo di un accordo tra quest’ultimo e l’organo di tutela e curatela.

Articolo 255. Obblighi dell’educatore per patrocinio.

L’educatore per patrocinio è tenuto a:
1) Garantire al minore un alloggio, l’abbigliamento, il vitto, etc.;
2) Creare le condizioni necessarie per la piena istruzione del minore, per la sua crescita fisica e mentale;
3) Difendere il minore, i suoi diritti e interessi come tutore o curatore, senza speciali mandati per questo.

Articolo 256. Scioglimento del contratto di patrocinio.

Il contratto di patrocinio viene sciolto nel caso di rinuncia da parte dell’educatore o del minore, che abbia raggiunto l’età di quattordici anni.
L’educatore che ha rinunciato al contratto è tenuto a prendersi cura del minore nella fase precedente alla nomina di un nuovo educatore o all’affidamento del minore ad altra persona, o ad un istituto scolastico, ad un centro di sanità pubblica o di difesa sociale.
Il contratto di patrocinio può essere sciolto con il consenso delle parti con sentenza del Tribunale nel caso in cui l’educatore sia venuto meno ai propri obblighi o nel caso in cui tra l’educatore e il minore il rapporto sia diventato talmente difficoltoso da ostacolare l’adempimento degli obblighi come da contratto.