Etiopia

- Forma di governo Repubblica Federale Democratica.
- Indipendenza 24/05/1993
- Superfice 1.133.882
- Popolazione 65.891.874
- Capitale Addis Abeba
- Moneta Birr etiope, 1 $ = 8,9 birr circa
Lingua amharico, inglese, italiano, somalo
Gruppi etnici galla 31%, amhara 30%, tigrini 7%, somali 4%, sidama 3,2%, altri 24%
Religione ortodossi 34%, musulmani 30% il resto animisti, protestanti e cattolici
Fuso orario + 2 ore
Clima
Caldo umido d'estate, clima d'alta montagna sull'Acrocoro etiopico,
temperatura media annua 17,2 °C, giorni di pioggia 87.
L'Etiopia, compresa tra il Tropico del Cancro e l'Equatore, è un paese
tropicale con condizioni climatiche determinate più dall'altitudine che
dalla latitudine.
L'altopiano, con un'altezza media tra i duemila ed i tremila metri, ha un clima
ideale, uno dei migliori del mondo.
Climaticamente l'anno si divide in due periodi: quello delle piogge, da
metà giugno a tutto settembre, e quello secco, da ottobre a giugno,
interrotto dal periodo delle piccole piogge, tra marzo ed aprile.
Le medie mensili delle temperature, minime e massime, sono ad Addis
Abeba in agosto 8°-24°, in dicembre 3°-25°; a Bahir Dar a nord in agosto
21°-31°, in dicembre 4°-28°; nella regione dell'Omo a sud in agosto 21°-31°, in
dicembre 22°- 32°.
Tutela del minore
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA Emanata nel 1994
Nella Costituzione Etiope non c’è una definizione del significato della parola minore, esso si trae dalle altre leggi che lo definiscono una persona minore di 18 anni.
Art. 9 I Trattati Internazionali ratificati dall’Etiopia sono parte integrante della legge Statale
Art. 13 I diritti umani previsti dalla Costituzione Etiope devono essere interpretati in linea con le legislazioni internazionali accettate dallo Stato
Art. 14-18 Diritto alla vita, alla persona, alla sicurezza; divieto di uccidere, salvo per la pena di morte inflitta ai criminali; tutela dei diritti delle persone; tutela della libertà; divieto di trattamento o di punizioni crudeli, inumane o degradanti
Art 27-31 Diritto alla libertà di parola, di pensiero, di religione, di associazione e assemblee pacifiche
Art. 36 Il minore ha il diritto alla vita; al nome ed alla nazionalità; alla protezione dallo sfruttamento sessuale e lavorativo; a conoscere e avere le cure dei genitori e dei tutori; a essere protetto dai trattamenti inumani e crudeli; a essere protetto da punizioni corporali nelle scuole e negli istituti. Permane il diritto ad infliggere punizioni corporali in famiglia o negli istituti correzionale ex art 172 c.p..
L’art. 36 prescrive l’obbligo di perseguire il miglior interesse del minore e regola la separazione dei minori dagli adulti negli istituti correzionali e nelle carceri.
CONVEZIONE
SUI DIRITTI DEL BAMBINO CRC, Ratificata nel 1992
La CRC va a riempire le lacune della Costituzione dichiarando il diritto
dei minori alla vita, art. 6; il diritto ad uno standard di vita adeguato
allo sviluppo fisico mentale spirituale e sociale, art. 27; il diritto alla
salute, art 24; il diritto all’educazione, art 28; il diritto all’informazione
sulle modalità di comunicazione internazionali, art. 13; il diritto di
conoscere i propri genitori, art. 7; il diritto alla privacy, art. 9; il
diritto alla parola, art. 12.
La CRC tutela i minori da ogni forma di violenza morale, fisica o di sfruttamento, art 19; vieta l’uso di droghe o sostanze psicotrope ed il traffico delle stesse, art. 33; vieta lo sfruttamento lavorativo, art. 32; vieta lo sfruttamento sessuale, art. 34; punisce il sequestro di persona, vendita o traffico, art. 35; punisce ogni altra forma di sfruttamento minorile, art. 36; protegge i minori da torture o a trattamenti inumani e vieta la pena capitale e all’ergastolo, art. 37; obbliga lo stato ad adottare appropriate misure di recupero del minore, art. 39.
N.B.la CRC delinea in modo chiaro i diritti, ma non i titolari dei corrispondenti doveri, cosa fatta dal codice civile e penale.
NORME CONTENUTE NEI CODICI CIVILI E PENALI
CODICE PENALE 1957
CODICE CIVILE 1960
CODICE DI PROCEDURA PENALE 1961
PROCLAMA PER I LAVORATORI n. 42 del 1993
La legislazione Etiope e la CRC descrivono come illegali sia le azioni che pongono i minori in una situazione pericolosa o inadatta sia le azioni che mettono in pericolo il loro sviluppo e il benessere.
"Child
abuse and Neglect" è usato per definire tutte quelle azioni o
omissioni socialmente inaccettabili, commesse da parte di individui o
entità, che causano una sofferenza fisica e mentale,
un’esposizione immorale una privazione di risorse del minore e che hanno come
conseguenza il danneggiamento del benessere della crescita morale e fisica o
mettono il minore in determinate situazioni dove è presumibile che il
minore venga danneggiato.
Ciò significa che gli effetti di forze naturali o sociali che non
possono essere ascritte ad attori individuali o a istituzioni sono escluse.
L’azione o
l’omissione devono avere un nesso eziologico provato con la sofferenza del
minore.
Dare una definizione di illecito è quindi difficoltoso e dipende
da differenti valutazioni dovute a diversi contesti socio-culturali.
Per esempio, le punizioni corporali da parte dei genitori saranno
ritenute illegittime solo se comporteranno delle conseguenze negative evidenti
sui minori.
Il concetto di abuso o abbandono morale e materiale nei confronti dei
minori si riferisce:
- ad una varietà di azioni che possono avere forme differenti
- ad azioni descritte da termini differenti il cui significato non è sempre chiaro
- ad azioni che devono essere negative per quel particolare minore;
Abuso nel privato:famiglia: punizioni severe, abbandono e abusi sessuali.
Abuso nella sfera pubblica: il minore è considerato o un fattore della produzione oppure un delinquente nel processo di amministrazione della giustizia.
La legge presume che nei casi di lavoro o di delinquenza, il minore possa essere facilmente sfruttato.
N.B. il diritto dei minori di ottenere le cure idonee è rivendicabile solo nei confronti dei genitori o del tutore ciò parrebbe significare che il minore nulla ha da pretendere verso lo Stato che Costituzionalmente non ha alcun dovere di supporto delle famiglie ma che con la CRC ha assunto dei doveri.
Codice civile: prescrive la possibilità della revoca della potestà e del diritto per i parenti di prendere il posto dei genitori – art. 210 (è preferita la linea paterna), acquisendo doveri immediati ed obbligatori.
L’obbligo agli alimenti e quello alla tutela del minore in assenza sia dei genitori che dei parenti potrà essere deferito a un’istituzione.
Il tutore ha gli stessi doveri e diritti del genitore, quindi può infliggere punizioni corporali, art. 267; nel caso di omissioni verso il minore risponderà di illecito extracontrattuale e sarà obbligato al risarcimento dei danni.
Codice penale: non tutti gli inadempimenti civili sono sottoposti a sanzioni penali. Il Codice Penale è diviso in due sezioni
- la protezione della sicurezza degli individui
- La protezione dei diritti dell’individuo
Il c.p. prevede delle aggravanti per i delitti commessi sui minori e delle sanzioni specifiche per i delitti contro i minori e commessi dai minori.
L’art. 547 c.p. punisce colui il quale ha l’obbligo della tutela di un minore e lo lascia senza aiuto in una situazione di grave pericolo di vita.
L’art. 625 c.p. punisce colui il quale non adempie all’obbligo alimentare.
L’art. 626 c.p. punisce i genitori o i soggetti che esercitano la patria potestà nel caso di gravi inadempimenti.
I reati sono suddivisi in fisici, sessuali e reati legati a sostanze stupefacenti o alcoliche.
E’ punito dalla legge penale il maltrattamento, art. 548; il rapimento, art. 561; il rifiuto di consegna del minore al tutore o genitore, art. 562.
Abusi
sessuali e sfruttamento
Il
codice penale prescrive pene severe per chi ha rapporti sessuali con
minori di 15 anni , art. 594 e con minori tra i 15 ed i 18 anni , art. 595.
Ci sono delle aggravanti nel caso in cui il reo abbia dei rapporti di parentela
con il minore.
Seduzione di minore con più di 15 anni, art. 596; incesto, art. 621;
aggravanti nel caso di violenze omosessuali su minore di 15 anni, art. 601;
induzione alla prostituzione di minori, artt. 605/606/607; esposizione di
minori a materiali osceni o indecenti, artt.609/613; distribuzione di alcol o
stupefacenti, art. 510; punizione di chi serve ai minori alcol art. 514.
Per i
reati sopra menzionati i minori non sono punibili in tali casi, al contrario
sono ordinate per loro misure rieducative con l'art. 597.
N.B. tutti i reati sono puniti se sono forme di estremo maltrattamento.
Il codice penale non punisce le punizioni corporali che servono per
educare il minore.
Anche nel caso di non corresponsione degli alimenti un soggetto è
responsabile solo se aveva la possibilità di versare e dolosamente non
lo fa. Se un minore non va a scuola nessuno è punito.
Codice
di procedura penal: misure protettive per i minori
Se
un minore è coinvolto in un crimine deve essere condotto
immediatamente alla più vicina Woreda Court dalla polizia, dal P.M., dai
genitori o dal custode, art. 172 c.p.p.
La polizia deve evitare la divulgazione della notizia. Si procede ad
investigazioni informali.
E’ prevista l’assistenza dei genitori o tutori e l’assistenza dell’avvocato in
assenza di tutore o nel caso di reclusione maggiore di 10 anni.
Il giudice sentita la polizia, nel caso di rei minori di età decide solitamente in camera di consiglio per evitare il giudizio penale.
Se il minore è un delinquente:
Infant < 9 anni il minore non è responsabile delle sue azioni criminali.
Young
person 1 tra 9 e 15 anni i rei devono essere incarcerati separatamente
dagli adulti e la pena di morte è vietata.
Le misure alternative (istituto di cura; supervisione nell’educazione
quando il minore è abbandonato moralmente o esposto alla corruzione;
arresti domiciliari e scolastici per reati poco gravi; istituti correttivi
speciali per ragazzi con indole difficile la chiusura in questi istituti non
può essere per meno di un anno e per più di 5 rimprovero) sono
preferite alla carcerazione.
Young person 2 tra 15 e 18 anni sono trattati come gli adulti, hanno poi delle attenuati generiche e la pena di morte è vietata, in alcuni casi sono poi applicate in toto le previsioni per young person 1.
Solo se le
misure falliscono il Tribunale emetterà una sentenza di condanna a
pagare un’ammenda, avrà una punizione corporale o sarà
incarcerato.
La carcerazione in particolare potrà essere disposta solo se una
delle misure alternative fallirà e solo nel caso di condanna a
più di dieci anni di reclusione.
In questi casi il giudice manderà il minore presso un istituto
correttivo dove misure speciali di isolamento o disciplinari possono essere
applicate oppure in un penitenziario quando il giudice ritiene il minore
irrecuperabile, anche in questo caso è possibile l’isolamento.
La sentenza di incarcerazione deve essere emessa tenendo conto della
gravità delle azioni commesse e dell’età del reo.
Non può essere per meno di 3 anni e per più di10.
Un ragazzo mandato al correzionale potrà essere trasferito al penitenziario se ritenuto irrecuperabile oppure per il raggiungimento della maggiore età.
Labour
Proclamation
E’
vietato lavorare per i minori di 14 anni.
Per i minori di 18 è possibile lavorare, ma sono vietati lavori
pericolosi per l’incolumità della vita come nei trasporti,
nell’erogazione di energia elettrica, nelle cave…
E’ vietato il lavoro notturno e la domenica nelle vacanze e
straordinari.
L’ispettorato del lavoro in accordo con il Ministro del Lavoro e degli Affari
sociali controllano i datori di lavoro.
N.B. tutti i divieti valgono solo per il lavoro nelle fabbriche e
non per quello artigianale dove per la maggior parte sono usati i minori.
Leggi sull'adozione
Prima del 1990 i bambini in situazione di abbandono involontario erano ospitati esclusivamente in circa 10 Istituti statali , e l’adozione era praticata in base alle norme contenute nel Codice Civile del 1930 e delle successive modifiche del 1960, vedere allegato 1.
Dal
1960 al 1990 il ricorso all’adozione fu assai limitato a causa
della situazione di permanente guerriglia presente nel Paese.
Dal 1990, anno della caduta definitiva del regime di Mengistu, l’Etiopia
ha ricominciato a realizzare adozioni internazionali.
La situazione negli Istituti era esplosiva a causa del grande numero di orfani
di guerra.
Il Ministero
allora preposto era quello del Lavoro e degli Affari Sociali, MoLSA.
Nel 1995/1996 all’interno dello stesso Ministero fu creata una particolare
sezione Child and Youth Affairs Organization, CYAO, alla quale fu affidato il
compito di gestire la realizzazione dell’adozione nazionale e internazionale.
Prerogative del CYAO erano:
- la verifica dell'effettivo stato di abbandono del minore e la produzione del documento ufficiale di abbandono
- Accoglimento delle domande di adozione nazionale e internazionale
- Firma del contratto di adozione
E’ stato
questo un primo segnale di attenzione al problema, nonostante le resistenze da
parte del Ministero degli Affari Esteri e di alcuni alti magistrati.
In quegli anni era comunque diffuso il preconcetto che l’adozione
internazionale fosse preferita a quella nazionale e che i bambini fossero
"venduti".
Composizione del CYAO
- Direttore Generale : Ato Tedla Derissie, oggi rappresentante di adopsjonforum Norvegia, l'agenzia di adozioni.
- Direttore Sezione Adozioni: Dinkalem Betru, oggi rappresentante dell’Ente Autorizzato italiano AIAU di Firenze
- Segreteria Sezione Adozioni: Zemzem Kumar e Asisa, ancora dipendenti del MoLSA.
- Direttore Programmi RA, reintegrazione: Ato Yitna Worku, ora dipendente del MoWA.
Nel 1997
il CYAO organizzò un primo Convegno a Nazareth per
promuovere una maggiore conoscenza dello strumento adozione e spiegare le
modalità all’interno delle quali l’adozione poteva realizzarsi.
Al Convegno furono invitati tutti i rappresentanti regionali del ministero,
magistrati e operatori e , unico Ente italiano, il CIAI.
Sempre nel 1997 il MoLSA affiancò agli articoli del Codice Civile in
vigore la circolare 4/1997 che prevedeva sostanziali modifiche sia per
l’adozione nazionale che internazionale, anche se non poteva essere applicata
integralmente poiché necessitava della modifica di alcuni articoli del
codice civile.
In quell’ ambito i rappresentanti regionali lamentarono la mancanza di
autonomia nel campo dell’assistenza all’infanzia e dell’adozione.
Soprattutto quest’ultima era, ed è tutt’ora, gestita unicamente
attraverso il CYAO di Addis Abeba e questo comportava il trasferimento forzoso
dei bambini nella capitale.
Modifiche
circolare 4/1997
Per
l’Adozione Nazionale, fino ad allora soprattutto in alcune province,
veniva praticata in forma consuetudinaria senza alcun intervento da parte
dell’Autorità costituita.
Obiettivi delle nuove disposizioni erano:
- proteggere il minore da ogni forma di sfruttamento; l’accoglienza del bambino orfano molto spesso si tramutava in un suo sfruttamento lavorativo
- garantire al bambino accolto in famiglia uno status legale che lo equiparasse al figlio biologico con conseguente diritto alla eventuale eredità
Per
raggiungere questi obiettivi si richiedeva che la famiglia di accoglienza
possedesse capacità educativa ed economica ad allevare un
figlio e nello stesso tempo e che l’adozione di fatto fosse omologata dalla
magistratura come adozione legale.
La legalizzazione dell’adozione a livello nazionale incontra ancora molte
resistenze.
Le famiglie etiopiche che si rendono disponibili per l’adozione nella maggior
parte dei casi si rifiutano di legalizzarla nè vogliono produrre la
documentazione richiesta.
Per l’ Adozione
Internazionale era concessa solo nel caso in cui il bambino fosse
orfano, figlio di malati terminali e abbandonato dai propri parenti.
Ciò significava che un bambino abbandonato ma con i genitori viventi e
conosciuti, poteva essere adottato solo con adozione nazionale.
Nella pratica il bambino restava in Istituto.
La presenza dell’Ente autorizzato straniero non era obbligatoria. Per
gli Enti e/o Associazioni era sufficiente essere riconosciuti nel proprio Paese
per ottenere l’autorizzazione a operare in Etiopia . Tale autorizzazione
sottoforma di lettera, era concessa dal MoLSA.
Le
nuove linee guida
Nel
1997 furono elaborate le linee guida in materia di adozione e
istituzionalizzazione.
Riguardo a questo ultimo punto fu notevolmente stressato il concetto il ricorso
all’istituto doveva essere una misura di emergenza e che dovessero
essere fatti tutti gli sforzi possibili affinché il bambino restasse
nella propria famiglia di origine.
Si iniziò così un programma di reintegrazione familiare dei
bambini/ragazzi ancora presenti negli istituti al quale si affiancò una
chiusura repentina di 7 dei 10 istituti statali.
Di fatto
il processo di riunificazione familiare si è dimostrato un fallimento
e la chiusura degli Istituti provocò un repentino aumento del
fenomeno dei ragazzi di strada.
Risalgono comunque al 1997 le basi dell’elaborazione di nuove regole per
l’adozione internazionale che portano all’attuale legislazione.
Per implementare le nuove linee guida il MoLSA ha redatto un documento specifico nel quale sono stati delineati i compiti e le responsabilità degli Istituti e degli Enti e/o Agenzie di adozione straniere.
In particolare:
- il direttore e i dipendenti degli Istituti di accoglienza di minori non possono essere i rappresentanti di Agenzie di adozione
- gli Enti autorizzati e/o agenzie di adozione non possono gestire direttamente un istituto di accoglienza per minori
- gli Enti e/o Agenzie di adozione possono gestire delle foster home (strutture di seconda accoglienza per i minori che sono già stati segnalati agli Enti per la loro adozione). Nella foster home, possono essere accolti solo i bambini che sono già stati abbinati a una famiglia adottiva
Quasi
tutti gli Enti autorizzati e/o Agenzie di adozione, si sono costruiti la loro
foster home dove trasferiscono immediatamente i bambini loro segnalati,
perché possono seguirli e curarli meglio.
Questo atteggiamento produce
- discriminazione fra i bambini, chi resta nell’istituto di prima accoglienza non riceve nessun aiuto
- trasformazione dell’istituto di prima accoglienza in una struttura di accoglienza temporanea non idonea a sviluppare progetti di più ampio respiro.
1998/2000
– Emerge l’esigenza di un maggiore controllo da parte dello Stato
La
guerra con l’Eritrea tra il 1998 e il 2000, costò circa un milione di
dollari al giorno e ridusse quasi a zero le casse dello stato.
Le elezioni svoltesi nel 1999 confermarono il precedente ordine politico che
vedeva un Presidente ostaggio di un governo prevalentemente gestito dall’etnia
del Tigrina, più forte e preparata delle altre.
Questo, nel medio periodo, ha portato allo scontro interno fra le varie etnie,
parzialmente sopito durante il periodo della guerra con l’Eritrea.
In questo quadro politico e economico abbastanza disastroso il governo
cercò di stimolare un processo di sviluppo con le seguenti
misure:
- privatizzazione dei servizi socio-assistenziali, ovvero salute e assistenza alle fasce più deboli della popolazione
- restituzione delle proprietà confiscate ai privati durante il regime di Mengistu
- restituzione delle licenze per attività commerciali soprattutto supermercati e produzione alimentare, a parte delle aziende statalizzate durante il regime di Mengistu
- apertura nei confronti degli investimenti stranieri compresi gli investimenti delle ONG e della cooperazione in generale
I fattori che tuttavia hanno reso poco efficace tale apertura possono essere così sintetizzati
- eccessiva burocratizzazione dell’apparato statali
- incapacità gestionale dei responsabili e dei quadri dei vari apparati di gestione della macchina statale
ma e soprattutto
- la chiara determinazione a voler controllare e gestire autonomamente gli investimenti starnieri – insomma voi "ferengi" investite, il come e il dove ve lo diciamo noi, con le nostre regole.
La stessa necessità di controllo si manifesta nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’adozione.
Nel 1999
assistiamo alla chiusura del CYAO.
Casus belli per una rivoluzione delle regole precedenti e il conseguente
affossamento del CYAO sono stati alcuni scandali che avevano coinvolto Terre
des Hommes prima e una Agenzia americana di adozione dopo.
A seguito
di una denuncia di una ragazzina molestata dal medico dell’associazione
americana , partì una inchiesta del Ministero di Giustizia . L’inchiesta
confermò le accuse ma appurò anche che l’associazione operava in
Etiopia con il benestare del Ministero del Lavoro e degli Affari
Sociali e quindi del CYAO, senza tuttavia essere riconosciuta negli USA.
Questo fù letto come un chiaro indizio della poca
professionalità dei dirigenti del Ministro degli Affari Sociali
ed in particolare del CYAO.
Anno
2000
Nel
contesto specifico dell’adozione e delle forme alternative per la protezione
del minore , il Ministero di riferimento restava comunque quello del Lavoro e
degli Affari Sociali, il più disastrato e senza budget.
Una ricerca della cooperazione italiana del giugno 2000 evidenzia le
seguenti problematiche:
- Mancanza di quadri dirigenti. Dopo trenta anni di guerra la popolazione etiopica è composta per il 47% di donne e bambini
- Scelta dei ministri, dirigenti e quadri in funzione di una delicata alchimia politica corrispondente alla logica di distribuire equamente gli incarichi ai rappresentanti delle diverse etnie senza alcuna valutazione della specifica preparazione e competenza a ricoprire tale ruolo
- Disorganizzazione interna; confusione di competenze, capacità e ruoli
- Organico sotto dimensionato rispetto alle necessità
- Totale mancanza di strumenti appropriati per il regolare svolgimento delle attività come computers, archivi, etc.
- Budget di spesa inadeguato e comunque mal gestito
- Sotto pagamento dei funzionari e dei dipendenti con la conseguente tendenza, da parte dei più motivati, a lasciare il proprio incarico per lavorare con le ONG private
Al di là delle belle intenzioni mancavano da parte dello Stato le risorse finanziare e umane per la realizzazione dei piani previsti. In mancanza di risorse proprie viene ovviamente ben vista la cooperazione internazionale purchè le ONG si impegnino a
- proporre progetti in linea con le direttive governative
- finanziare prevalentemente ONG locali o direttamente Agenzie statali
- presentare Audit quadrimestrali sul lavoro svolto
- sottoporre il bilancio delle attività di progetto o dei progetti ai revisori dei conti di una agenzia esterna
Per gli Enti che si occupavano dell’adozione Internazionale, gli scandali sopra citati, comportarono che il Ministero di Giustizia avocasse a se la registrazione e la concessione dell’autorizzazione a operare in Etiopia: equiparazione dell’Ente di adozione alle regole per le ONG.
Da parte sua il MoLSA fu obbligato a richiedere ufficialmente che tutte le Agenzie di Adozione si rivolgessero al Ministero di Giustizia per ottenere una regolare licenza.
A
partire dal 2000, l’autorizzazione a realizzare di adozioni internazionali in
Etiopia, viene dunque concessa dal Ministero di Giustizia.
Dopo numerosi cambiamenti di rotta, richieste di documenti sempre diversi e
cavilli burocratici, la procedura sembra oggi abbastanza definita e chiara.
L’accreditamento
degli Enti
Per
poter ottenere l’autorizzazione, cioè la Licenza ad operare in
Etiopia,l’Ente Autorizzato e/o Agenzia di adozione deve dimostrare di:
- avere una sua struttura nel Paese
- essere in grado di poter assistere il bambino e la famiglia adottiva
- possedere la capacità di realizzare progetti di cooperazione a favore dell’infanzia
Al momento
della richiesta di autorizzazione, ogni associazione, al pari di ogni altro
Organizzazione non Governativa, è tenuta a presentare un progetto
concreto di cui dovrà rendere conto al Ministero di Giustizia
attraverso rapporti descrittivi e finanziari trimestrali.
Sempre più spesso il Ministero di Giustizia richiede progetti
multi-settoriali che rispondano alle strategie governative descritte nel Piano
di Azione Nazionale, il PNA, 2003-2010.
I programmi di sponsorship così come la semplice realizzazione dell’adozione non sono considerati progetti di cooperazione.
Dopo l’ottenimento della Licenza l’Ente Autorizzato deve oggi
- firmare un accordo generale in materia di adozione con Ministero degli Affari il MoWA, Ministry of Women Affairs
- firmare un accordo operativo con le Autorità della Regione nella quale intende operare .
Dato che l’adozione internazionale si realizza concretamente solo in Addis Abeba, gli Enti Autorizzati e/o Agenzie di adozione sono di fatto obbligati a firmare un Operational Agreement con la SCAB, Social and Civil Affairs Bureau, della Regione Amministrativa di Addis Abeba.
In Etiopia sono operativi 54 Enti e/o le Agenzie di adozione europee e statunitensi e la necessità di firmare un accordo con la Regione amministrativa di Addis Abeba, produce l’effetto della concentrazione della maggior parte dei loro progetti nell’area urbana della capitale con obiettivi rischi di: - sovrapposizione degli interventi
- privare le aree rurali e più povere del Paese di risorse importanti e spesso necessarie per un concreto sviluppo.
Le
conseguenze per gli Enti e/o Agenzie di Adozione
L’obbligatorietà
di realizzare programmi di cooperazione internazionale ha rappresentato un cambiamento
di prospettiva soprattutto per gli Enti e/o Agenzie che
tradizionalmente, hanno sempre operato nell’ambito esclusivo dell’adozione
internazionale.
Questi infatti:
- si sono dovuti dotare di una struttura operativa nel Paese
- hanno dovuto trasformarsi da semplici donatori a implementatori diretti di progetti
- hanno dovuto sottoporsi al controllo amministrativo delle autorità etiopiche, procedimento che si definisce audit
Il riconoscimento degli Istituti
Sul versante interno gli Istituti e/o associazioni etiopiche che
accolgono bambini in situazione di abbandono e che realizzano adozioni
internazionali, al pari degli Enti e/o Agenzie di adozione straniere, sono sottoposte
ai medesimi vincoli e necessitano della autorizzazione del Ministero di
Giustizia.
In senso
più generale devono poi dimostrare di avere una struttura idonea,
personale preparato all’accudimento integrale del bambino e di saper
gestire adeguatamente l’adozione internazionale.
E’ recente procedura che gli Istituti debbano stipulare anche un Operational
Agreement con la Regione Amministrativa di Addis Abeba quale organo
responsabile della supervisione su tutti gli istituti.
Con le modifiche al Codice di famiglia apportate nel 2000, agli Istituti sono stati attribuite anche prerogative che precedentemente appartenevano al Ministero degli Affari Sociali oggi Ministero della Donna, in particolare:
- accoglimento delle istanze di adozione internazionale
- abbinamento bambino famiglia
- produzione della documentazione del bambino a supporto dell’adozione, ivi compreso il certificato di abbandono
- firma del "contratto di adozione "
Per gli Enti e/o per le Agenzie di adozione, che in passato non avevano mai gestito direttamente progetti di cooperazione, così come per i direttori di strutture di accoglienza di bambini che non avevano mai gestito direttamente il processo adottivo ne programmi alternativi all’istituzionalizzazione, gli impegni e gli obblighi nei confronti delle Istituzioni etiopiche vanno assumendo un peso sempre più significativo.
Gli
istituti e le ONG che si occupano di minori
A
partire dal 2000 il numero degli Istituti di accoglienza per bambini
abbandonati e abilitati anche all’adozione è passato da 15 a 35 nel
2006.
Dei 20
istituti nati dopo il 2000, 5 sono stati riconosciuti nel 2005.
Dei 35 istituti alcuni accolgono solo bambini per i quali è prevista la
possibilità di adozione mentre altri non fanno alcuna distinzione.
Esistono anche numerose ONG locali che, a vario titolo, si occupano dei
minori in difficoltà.
Da una ricerca effettuata dal CIAI in collaborazione con l’Università
degli studi Milano Bicocca nei Kifle Ketema di Bole, Kirkos,Yeca e Arada
risultano 78 ONG che attuano programmi di sponsorship, appoggio
alla scolarizzazione di base, prevenzione dell’AIDS, educazione,
vocational training etc..
Delle 78 ONG ben 21 accolgono stabilmente bambini sieropositivi orfani e/o
emarginati dalla famiglia allargata.
I rapporti
UNICEF e Ministero della salute 2002 e il rapporto MoLSA 2003
evidenziano che in Etiopia sono circa 1milione i bambini orfani e malati di
AIDS di età compresa fra 0 e 14 anni.
La pandemia interessa circa 3milioni di persone e 250.000 di queste sono
bambini. Le stime per il 2010 (UNICEF 2001) parlano di 1.800.000 bambini orfani
a causa dell’AIDS.
Anche
presso le strutture autorizzate all’adozione sono sempre più frequenti i
casi di bambini sieropositivi così come è sempre
più frequente l’ammissione di minori provenienti dalle diverse Regioni
etiopiche.
Le Linee guida del 1997 e pubblicate nel 2000, definiscono le funzioni e le
caratteristiche dell'Istituto sia dal punto di vista della struttura che del
managment.
Dei 35
Istituti presenti in Addis e che praticano l’ A.I., solo due o tre si
avvicinano agli standard previsti, per altro molto elevati e impensabili in una
realtà come quella Etiopica.
Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture appena accettabili e
dotate di personale scarso in quantità e professionalità.
La carenza e, in certe Regioni l’assenza, di strutture di accoglienza
per minori unita all’obbligatorietà (almeno per ora), di trasferire
nella capitale i bambini considerati adottabili, costituisce un serio
problema sia in termini di sovraffollamento degli Istituti di Addis Abeba
sia per la verifica della storia pregressa del bambino.
Alla migrazione
forzata di tanti bambini che, al loro arrivo a Addis Abeba si trovano
privati dei loro punti di riferimento e della possibilità di comunicare
solo perché parlano una lingua diversa, si aggiunge spesso la condanna
a una istituzionalizzazione prolungata.
I bambini sono spesso trasferiti senza che la documentazione necessaria
per la loro adozione sia completa ed esauriente e questo comporta ulteriori
indagini e attese.
Non solo, anche quando i documenti ci sono, manca spesso una relazione sociale
che parli di loro e della loro storia passata; relazione che, come lo stesso
MoWA afferma, è essenziale per comprendere i bisogni del bambino e
facilitare il suo inserimento nella famiglia adottiva.
Queste problematiche, unite alla già critica situazione del bambino istituzionalizzato, richiedono che gli Istituti di accoglienza da una parte e le Amministrazioni statali coinvolte nella protezione dell’ infanzia dall’altra, possano avvalersi di competenze e personale preparato e formato in grado di programmare e attuare un concreto sostegno al bambino sia nell’ottica dell’adozione ma, e soprattutto, nell’elaborazione di "best pratices" per la realizzazione concreta dei suoi diritti.
Nei futuri
programmi di cooperazione degli Enti italiani gli elementi di rischi e
criticità descritti dovranno essere tenuti in debita considerazione.
A nostro avviso sarà in infatti essenziale incentivare le attività
di formazione e di capacity building a livello regionale
contribuendo al processo di decentralizzazione dei servizi dedicati alla donna
e al bambino in appoggio alla promozione di un Piano Paese a cui l’Unità
Tecnica Locale della nostra Ambasciata sta attivamente lavorando.
Allegato 1
Codice Civile dell’ Impero di Etiopia Proclamazione n. 165 del 1960
Art. 556- Relazioni dovute all’adozione. Principi
I legami consanguinei e di affinità possono essere creati attraverso un contratto di adozione, in accordo con le previsioni degli artt. 796-806 del capitolo 2 di questo titolo.
Art 557- Effetti
Senza pregiudizio nei confronti delle misure previste all’art 558 un bambino adottivo sara in tutti i casi considerato figlio dell’adottante
Art. 558
- l’adozione non potrà avere effetto nei confronti dei discendenti o collaterali dell’adottante che abbiano espressamente dichiarato la loro opposizione
- la dichiarazione di cui sopra non avrà effetto fino a che non sarà registrata da un notaio o nel registro della corte entro un anno dall’approvazione del contratto di adozione
- ciò produrrà effetto nei confronti del coniuge e dei discendenti.
Art. 559- Famiglia di origine
- Il minore adottato deve mantenere i legami con la sua famiglia di origine
- Lo stesso vale per il coniuge e i discendenti dell’adottato
- Quando deve essere fatta una scelta tra la famiglia di origine e quella adottiva, il diritto della famiglia adottiva deve prevalere.
Art. 796- Filiazione adottiva
- Un legame di filiazione può essere creato artificialmente attraverso un contratto di adozione tra l’adottante e il minore adottato
- I legami di consanguineità o affinità risultanti dall’adozione, avuto riguardo alla relazione tra l’adottante e la famiglia di origine dell’adottato e tra il minore adottato e la famiglia dell’adottante sono regolati nel capitolo 1 di questo titolo
Art. 805- Condizioni per l’approvazione
L’adozione non può aver luogo a meno che vi siano buone ragioni per essa e a meno che offra vantaggi per il minore adottato.
Art. 806- Revoca dell’adozione
L’adozione non può essere revocata per nessuna ragione.
Consigli pratici
Si consiglia di:
- Segnalare all'Ambasciata la propria presenza nel Paese, indicando i propri recapiti in loco e ogni eventuale spostamento
- Viaggiare in auto fuori delle città soltanto di giorno, in quanto la segnaletica stradale è carente, manca l'assistenza sulle strade, e le aree rurali sono prive di collegamenti telefonici. Per il turismo nelle zone d'interesse storico, archeologico, etnografico e naturalistico è bene contattare agenzie locali o internazionali affidabili.È importante scegliere un'agenzia turistica in grado di valutare l'effettiva situazione di sicurezza e che disponga di personale con la conoscenza delle lingue locali.
- Evitare ogni comportamento che possa essere interpretato come offesa ai sentimenti religiosi delle popolazioni cristiano-ortodosse e musulmane del Paese, nonché alla fierezza nazionale.
- Evitare di fotografare persone o cose senza aver appurato che ciò sia consentito; molti luoghi, infatti, come i ponti e le caserme, sono considerati obiettivi strategici. Alcune persone considerano l'essere fotografate un'offesa grave.
- Attenersi alla normativa valutaria con l'obbligo di dichiarazione della valuta all'arrivo in aeroporto e di cambio presso i punti autorizzati.
- Evitare di esportare dal Paese, senza la necessaria autorizzazione, opere ed oggetti d'arte, anche moderni.
- Evitare l'acquisto di armi di qualsiasi tipo, antiche e moderne, senza aver ottenuto i necessari permessi. La flagranza di reato può comportare l'arresto in attesa di giudizio.
In
generale, non vi sono gravi difficoltà nei rapporti con gli organi di
polizia e con le autorità di frontiera; alcune incomprensioni possono
nascere da problemi linguistici.
In base alle normative vigenti, è possibile essere trattenuti in
stato di fermo anche per infrazioni modeste.
In caso di problemi come le autorità locali di Polizia, si consiglia di informare l'Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza.